La prescrizione delle statine
fra note ministeriali, delibere regionali,
linee guida e pratica clinica
Luigi Di Gregorio
Premessa
La
prescrivibilità delle statine a carico del SSN è regolata dalla
nota AIFA n.13 ed è limitata ai pazienti affetti da
disliplidemie familiari, ipercolesterolemia non corretta dalla
sola dieta in prevenzione primaria (in soggetti a
rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore,
rischio a 10 anni del 20% in base alle Carte di Rischio del
Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità) e
secondaria (in soggetti con coronaropatia documentata o
pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o
pregresso infarto o diabete), iperlipidemie non corrette dalla
sola dieta indotte da farmaci (immunosoppressione,
antiretrovirali e inibitori della aromatasi) e in pazienti con
insufficienza renale cronica.
La corretta
alimentazione rappresenta, insieme all’aumento dell’attività
fisica ed alla sospensione del fumo, il primo provvedimento da
attuare nel controllo del rischio cardiovascolare. Solo dopo tre
mesi di dieta adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in
modo corretto, dopo aver escluso le cause di dislipidemia
secondaria ad altra patologia, si può valutare
il rischio
cardiovascolare ai fini della prescrizione dei farmaci. Le
correzioni delle abitudini alimentari, l’aumento dell’ attività
fisica insieme con la sospensione del fumo devono essere
mantenuti anche quando viene iniziata la terapia farmacologica.
L’uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e
non occasionale.
Secondo la
nota 13 i pazienti che hanno diritto alle statine in regime di
rimborsabilità sono, per la maggior parte, ad alto rischio o a
rischio molto alto; per tali soggetti, pertanto, i target di
C-LDL indicati dalle linee guida stilate dalla più importanti
società scientifiche internazionali sono, rispettivamente, < 100
mg/dL e < 70 mg/dL.
In base alla
loro differente efficacia le statine possono essere suddivise in
due categorie: quelle che determinano una riduzione del C-LDL
fino al 40% (Simvastatina 20-40 mg, Pravastatina 20-40 mg,
Lovastatina 20 mg, Fluvastatina 80 mg, Atorvastatina 10 mg,
Rosuvastatina 5 mg) e quelle che determinano una riduzione del
C-LDL maggiore del 40% (Rosuvastatina 10mg, 20mg e 40 mg,
Atorvastatina 20 mg, 40 mg e 80 mg).
La molecola
da utilizzare ed il relativo dosaggio deve essere scelta sulla
base dei dati clinici e della valutazione del rischio
cardiovascolare di ciascun paziente, oltreché dell’obiettivo in
termini di riduzione del colesterolo LDL.
La nota AIFA
13 non fa alcuna distinzione tra le diverse molecole ma,
nell’ambito di ciascuna delle due categorie di statine
(riduzione C-LDL < 40% e > 40%), dovrebbe essere utilizzata
quella con il miglior rapporto costo/efficacia.
Quando il
colesterolo LDL di base non è particolarmente elevato, il target
indicato dalle linee guida può essere raggiunto già con
riduzioni modeste della colesterolemia ottenibili con qualunque
statina. In questi casi l’utilizzo delle statine disponibili
come farmaco equivalente rappresenterebbe la scelta migliore nel
rapporto costo-efficacia.
DGRC n° 1883
del 26.11.2008
Sulla base di
queste considerazioni confortate dai più accreditati trials
clinici, la regione Campania ha inteso regolare la prescrizione
di questi principi attivi attraverso la delibera di Giunta del
26 novembre 2008 n° 1883:
“Piano di
contenimento della spesa farmaceutica - Promozione
dell'appropriatezza diagnostica e terapeutica nelle dislipidemie
e dei farmaci equivalenti nella classe C10AA degli inibitori
dell' HGM-CoA Reduttasi.”
In
base alla quale “…
“…a) I medici
prescrittori (ove per prescrittori si intendono sia MMG e PLS,
per quanto attiene la prescrizione su ricettario SSN, sia
ospedalieri e specialisti ambulatoriali, nella prescrizione di
indicazioni terapeutiche destinate al medico curante) all’atto
della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat
C10AA) devono attenersi rigorosamente alle indicazioni previste
dalla Nota AIFA 13 secondo le modalità e le procedure della DGRC
1476 del 03.08.07. Qualora l’obiettivo del trattamento
farmacologico sia la riduzione di LDL in misura non superiore al
37% ( con una riduzione cautelativa rispetto al 40% ,
percentuale rilevata in alcuni studi), devono essere prescritti
farmaci inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat. C10AA)
equivalenti o comunque non coperti da brevetto;
1883:
Indicazioni al trattamento con le statine
b) In
considerazione dei dati in letteratura per facilitare il compito
del prescrittore, dovranno essere applicate le seguenti
indicazioni:
1.
La corretta alimentazione rappresenta insieme all’
aumento della attività fisica ed alla sospensione del fumo, il
primo provvedimento da attuare nel controllo del rischio
cardiovascolare. Solo dopo tre mesi di dieta adeguatamente
proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver
escluso le cause di dislipidemia secondaria ad altra patologia,
si può valutare il rischio cardiovascolare, ai fini della
prescrizione di farmaci. Le correzioni delle abitudini
alimentari, l’aumento dell’ attività fisica insieme con la
sospensione del fumo devono essere mantenuti anche quando viene
iniziata la terapia farmacologica.
2.
Ai pazienti che iniziano la terapia con statine e che
rientrano nelle categorie cliniche o epidemiologiche di alto
RCGA, definite nella precedente Delibera Regionale (Delibera
Giunta Regione Campania n 1476 del 3-08-2007), sarà suggerito il
ricorso ad una statina equivalente, che sarà rimborsabile.
Nel caso il paziente non risponda a questa terapia,
utilizzando le statine equivalenti sino al massimo dosaggio
disponibile in commercio, si può fare ricorso a preparati, tra
quelli indicati nella Nota 13, che siano più efficaci e che
possano ridurre i livelli di LDL oltre il 50 %. Nel caso
si scelgano queste ultime opzioni, occorre un’ attenta
valutazione del rapporto beneficio / rischio, in quanto
soprattutto ai dosaggi più alti, aumenta l’ incidenza di effetti
avversi gravi. L’ obiettivo terapeutico deve essere
raggiunto e mantenuto nel tempo, con una terapia regolare e
continuativa.
3. I
pazienti gia’ in terapia cronica con statine e che rientrano
nelle categorie cliniche o epidemiologiche di alto RCGA, …
continuano ad avere la rimborsabilita’ della terapia in corso
con l’ obiettivo terapeutico dei 100 mg/dL di LDL colesterolo.
Nel caso di non raggiungimento dell’ obiettivo terapeutico dei
100 mg/dL di LDL colesterolo, con la statina in uso, sino al
massimo dosaggio disponibile in commercio, si puo’ fare
ricorso a preparati, tra quelli indicati nella Nota 13, che
siano piu’efficaci e che possano ridurre i livelli di LDL oltre
il 50 %. Nel caso si scelgano queste ultime opzioni,
occorre un’ attenta valutazione del rapporto beneficio /
rischio, in quanto soprattutto ai dosaggi piu’ alti, aumenta l’
incidenza di effetti avversi gravi. L’obiettivo terapeutico deve
essere raggiunto e mantenuto nel tempo, con una terapia regolare
e continuativa.
1883:
Procedure di prescrizione e controlli
Il medico
specialista, ospedaliero o ambulatoriale di struttura
pubblica o privata accreditata, redige il piano
terapeutico, di cui all’allegato “1” della DGRC 1476 del
03.08.07, al fine della condivisione della scelta terapeutica da
parte del medico di medicina generale. Tali piani
terapeutici non prevedono termini di scadenza. Il
medico di medicina generale annota sulla scheda sanitaria
individuale la diagnosi ed il valore di C-LDL e le
motivazioni di eventuali diverse scelte terapeutiche;
d) I
Direttori Generali delle aziende sanitarie dovranno adottare i
provvedimenti necessari alla pedissequa osservanza del presente
provvedimento, attivando iniziative tese a monitorare le
prescrizioni e l'andamento della spesa relative ai farmaci della
classe degli inibitori dell'HGM COA Reduttasi e relazionare in
merito;
e) i
Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di
Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono
incaricati di:
1.
vigilare sul controllo dell'appropriatezza prescrittiva
di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni
riportate nella nota AIFA 13 secondo le modalità e le procedure
della DGRC 1476 del 03.08.07 ;
2.
effettuare costantemente la verifica dell’ottemperanza di
quanto qui sancito, relazionando trimestralmente al Settore
farmaceutico dell’Assessorato Regionale ;
3.
programmare iniziative di farmacovigilanza attiva
sull’uso di farmaci equivalenti al fine di monitorare il
rispetto dei criteri di sicurezza e prevenire eventuali
distorsioni nel processo distributivo dei farmaci.
Dopo il
prevedibile disappunto che segue, inevitabilmente, ad ogni
provvedimento regionale in tema di farmaco-economia, la classe
medica si è complessivamente adeguata al dettato delle delibera
1883 ravvisandone (ed il caso è piuttosto infrequente…) lo
spirito e condividendone gli obiettivi che, una volta tanto, non
sono penalizzanti per il Cittadino assistito e non mortificano
la professionalità del medico nella sua scelta terapeutica.
Si tratta di
porre in essere una terapia “ragionata” che tenga
conto delle diverse necessità del Paziente e della diversa
efficacia delle molecole a disposizione. I Medici più attenti,
probabilmente già di propria iniziativa, avevano un orientamento
simile a quello prescritto dalla giunta regionale.
Soffermiamoci
sinteticamente sul dato clinico.
La diversa
efficacia delle statine
Il dato ormai
inconfutabile è che vi è una diversa efficacia fra le varie
molecole della famiglia degli inibitori dell’HGM-CoA Reduttasi
così come emerge dalla meta analisi dei più accreditati studi
epidemiologici.
Ma
nell’utilizzo “appropriato” di un qualsiasi principio attivo
vanno considerate alcune altre variabili che affiancano
l’efficacia, in particolare gli effetti collaterali ed il
rapporto costo-beneficio.
Sulla base
della valutazione complessiva del farmaco se ne decide la
prescrizione dopo aver registrato l’insuccesso di ogni altro
accorgimento non farmacologico per controllare la patologia che
si va ad affrontare.
Nel caso
specifico è stata già più volte citata la necessità di
consigliare un corretto stile di vita sia sul piano alimentare
che su quello comportamentale con l’abolizione delle abitudini a
rischio (fumo, sedentarietà etc).
Conoscendo la
storia clinica del soggetto da trattare, verificatone il profilo
lipemico e gli indici di flogosi, valutate le eventuali
co-morbilità e le terapie eventualmente in atto, si passa alla
prescrizione della statina avendo come obiettivo la riduzione
del colesterolo LDL al di sotto dei limiti sopra indicati e che
variano a seconda della gravità del rischio cardio-vascolare
globale.
Le
indicazioni della delibera sono (una volta tanto…) piuttosto
chiare sia nell’assunto iniziale che nelle modalità prescrittive
che non prevedono particolari aggravi burocratici in quanto, nel
caso di utilizzo delle statine ad alto costo, prevedono solo una
semplice annotazione sul diario clinico del Pz.
La
precisazione della diversa efficacia contiene in sé la diversa
indicazione delle molecole ed è di tutta evidenza che il loro
utilizzo sarà dettato da un attento monitoraggio dei livelli di
LDL e dell’andamento clinico delle patologie in atto.
La 1883 e gli
Specialisti
Notoriamente
i colleghi Specialisti non sono sempre attenti a quanto disposto
dall’AIFA in materia di prescrivibilità e rimborsabilità dei
farmaci; Il loro coinvolgimento previsto dalla Giunta regionale
appare quanto mai opportuno in quanto pone il medesimo quesito
sulla opportunità di prescrivere l’una o l’altra statina e, nei
casi previsti (alto rischio c.v.) impone la redazione del piano
terapeutico che, al contrario di quanto avviene per altri
principi attivi, non sarà un piano a termine, bensì una piano
“definitivo” che non richiede verifiche e/o aggiornamenti.
Le
considerazioni conclusive su quanto deliberato dalla Giunta
regionale in materia di contenimento della spesa farmaceutica,
possono essere, tutto sommato, positive se si eccettua la
reiterata filosofia del risparmio , la lunga teoria dei
provvedimenti volti sempre e (purtroppo) soltanto in quella
direzione, l’incapacità di affrontare e risolvere i veri nodi
del disavanzo biblico accumulato nel tempo in cui la spesa per i
farmaci non supera il 14%.
Qualsiasi
indicazione che vada nella direzione di una sempre più accurata
appropriatezza prescrittiva sarà accolta con favore dai medici,
ma vi sono ancora patologie gravi per le quali le note sono
penalizzanti e che non tengono in alcun conto le reali esigenze
di una sanità al passo coi tempi che investa in prevenzione ed
intervenga su una rete ospedaliera pletorica ed inefficiente.
La 1883 ed i
Medici di assistenza primaria
Per
agevolare l’applicazione delle norme previste in
delibera,nell’ambito del Distretto Sanitario di Vallo della
Lucania, si è tenuto un incontro fra le Associazioni di Medicina
in rete ed il Direttore Sanitario che ha portato alla redazione
di un documento inviato poi a tutti i Mmg del Territorio in cui
le disposizioni sono state “de-burocratizzate” allo scopo di
facilitarne l’applicazione. I risultati verificati dal Servizio
farmaceutico distrettuale evidenziano un sostanziale successo in
termini di appropriatezza prescrittiva delle statine e, quindi,
una più che accettabile osservanza dei principi dettati dalla
Giunta Regionale.
Sulla
scorta di questo precedente, si ribadisce la necessità non più
differibile di mettere a punto linee guida Aziendali sulle
patologie di maggiore impatto sociale ed economico attraverso un
gruppo di lavoro in cui siano rappresentati tutti le categorie
mediche interessate.
Linee
guida Aziendali (o distrettuali)
L’attuale
configurazione provinciale dell’Azienda sanitaria rende tutto
più arduo in termini organizzativi; l’alternativa potrebbe
essere quella di verificare la fattibilità di protocolli e linee
guida in Territori più contenuti ed omogenei come i Distretti
sanitari. Restando in tema di statine, vorrei proporre uno
schema di approccio al paziente con sospetta dislipidemia
proposto dal Prof. Andrea Mazzetti del Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento dell’Università di Chieti-Pescara:
Storia clinica e valutazione dei rischi |
|
Profilo lipidico completo (digiuno da ameno 12 ore) da
eseguire su tutti gli adulti con età uguale o superiore
a 20 anni da ripetere ogni 5 anni, se nella norma |
|
Il proofilo lipidico completo dovrebbe prevedere il
rilievo di C.T., LDL, HDL, TRIGLICERIDI |
|
Verifica del BMI e della circonferenza vita |
|
Valutazione della possibilità di forme secondarie
attraverso il controllo dei seguenti parametri
ematochimici: FUNZIONE TIROIDEA, GLICEMIA, AZOTEMIA,
CREATININEMIA, PROTEINURIA 24h, FUNZIONE EPATICA ED
EVENTUALE TESTA DA CARICO DI GLUCOSIO |
|
Verifica preventiva al trattamento con statine di CPK,
GOT, GPT |
|
In casi selezionati determinazione del rapporto apoB/apoA
oltre i parametri lipidici tradizionali |
|
Tale schema
(o altri che avessero il medesimo obiettivo) unitamente alle
indicazioni prescrittive contenute nella 1883, basterebbero a
disegnare un progetto di linea guida ragionata e condivisa tra
Specialisti e Medici di assistenza primaria.
Conclusioni
Fin dagli
anni 50 le informazioni ottenute da modelli animali suggerivano
che un aumento della colesterolemia induceva un aumento
dell’infiltrazione lipidica della parete arteriosa e, più in
generale, la comparsa di modificazioni istopatologiche a livello
della parete stessa, analoghe a quelle osservate nelle prime
fasi dell’aterosclerosi umana. Due studi (Framingham e
7-Countries) modificarono radicalmente l’approccio alla malattia
aterosclerotica in generale ed a quella coronarica in
particolare approfondendo la nostra conoscenza sulla relazione
fra queste patologie e valori elevati di colesterolo. Da
quell’epoca le informazioni epidemiologiche a nostra
disposizione sono diventate incontrovertibili così come il
dovere di proporre una strategia di prevenzione del rischio
cardio-vascolare globale sia in termini comportamentali che in
termini farmacologici. Le statine sono, allo stato, le armi più
potenti che abbiamo a disposizione per affrontare questo
problema, ma è opportuno definirne l’utilizzo sulla base
dell’efficacia e della tollerabilità. Le disposizioni contenute
nella DGRC 1883 vanno in questa direzione realizzando un
contenimento della spesa senza interferire sulla validità del
trattamento.